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  1. #1

    Legge sulle intercettazioni, bavaglio post elettorale, altro che sicurezza.

    Addio al giornalismo come servizio al lettore e all'opinione pubblica. Addio alle cronache che consentono di osservare da vicino come funzionano i poteri, lo Stato, i controlli, le autorità, la società. È vero, in alcuni casi l'ostinazione a raccontare le opacità del potere ha convinto il giornalismo ad andare oltre i confini del codice penale violando il segreto. È il suo mestiere, in fondo, perché la libertà di stampa è nata nell'interesse dei governati e non dei governanti e quindi non c'è nessuna ragione decorosa per non pubblicare documenti che raccontano alla pubblica opinione - ricordate un governatore della Banca d'Italia? - come un'autorità di vigilanza protegge (o non protegge) il risparmio e il mercato.
    E quel che conta di più, voi - cari lettori - non conoscerete più (se non a babbo morto) le storie che spiegano il Paese, i comportamenti degli uomini che lo governano, i dispositivi che decidono delle vostre stesse vite. Sono le nuove regole di una "ricreazione" che non finisce mai.
    http://www.repubblica.it/2009/04/sez...-bavaglio.html
    Ciao!

  2. #2
    Il pm potrà quindi chiedere di intercettare solo se ci saranno "evidenti indizi di colpevolezza" e solo se saranno "assolutamente indispensabili". Solo nelle indagini di mafia e terrorismo basteranno indizi "sufficienti".
    Tra l'altro le intercettazioni è proprio vietato farle, oltre che pubblicarle.
    Ciao!

  3. #3
    Al TG2 Fabrizio Cicchitto ha detto che:
    Sono stati recepiti gli emendamenti dell'opposizione in commissione per cui sarà possibile intercettare in caso di reati di mafia e terrorismo.

    Ma scusate, questo vuol dire che come loro avevano pensato la legge non era possibile neanche in questi casi?
    Ciao!

  4. #4
    Utente di HTML.it L'avatar di Nkosi
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    la legge sulle intercettazioni è una cosa da vergognarsi solo a pensarla. Questi poi, da una parte si fanno paladini della legalità, ma dall'altra, quella concreta, tolgono i mezzi agli inquirenti per fare il loro lavoro. Il tutto in nome della privacy. Fanculo alla privacy.
    - Uccise tremila astronavi spaziali poi fu ucciso da una Lambretta sui viali.
    - No MP tecnici tanto non saprei che cazzo dirvi
    - ... fulgido esempio di intenti

  5. #5
    Ma i politici di destra, quelli che si vantavano del senso dello stato e della legalità, dove sono ai bagni per una sorta di comico contrappasso?
    il tempo si fa i fatti suoi

  6. #6
    Moderatore di Off Topic, Kickstarter e XML L'avatar di Sky
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    Originariamente inviato da Nkosi
    la legge sulle intercettazioni è una cosa da vergognarsi solo a pensarla. Questi poi, da una parte si fanno paladini della legalità, ma dall'altra, quella concreta, tolgono i mezzi agli inquirenti per fare il loro lavoro. Il tutto in nome della privacy. Fanculo alla privacy.
    Ma no, dobbiamo mandare certi politici a quel paese :P
    Lo Stato deve dare ai cittadini, come diritto, ciò che la mafia dà come favore.
    Carlo Alberto dalla Chiesa

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  7. #7
    Utente di HTML.it L'avatar di Nkosi
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    Originariamente inviato da Sky
    Ma no, dobbiamo mandare certi politici a quel paese :P
    volentieri e ogni giorno. ma se lo dico mi bannano, invece la signora privacy non se la fila nessuno e la si può fanculeggiare a piacimento
    - Uccise tremila astronavi spaziali poi fu ucciso da una Lambretta sui viali.
    - No MP tecnici tanto non saprei che cazzo dirvi
    - ... fulgido esempio di intenti

  8. #8
    Utente di HTML.it L'avatar di musset
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    Capo IV
    Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

    Art. 266.
    Limiti di ammissibilità.

    1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

    a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

    b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

    c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

    d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

    e) delitti di contrabbando;

    f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

    f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.

    2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminos

    Art. 267.
    Presupposti e forme del provvedimento.

    1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

    1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

    2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

    3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

    4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

    5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni


    QUESTI SONO GLI ARTICOLI ATTUALMENTE IN VIGORE? E CHE CAMBIA?

  9. #9

  10. #10
    "Un ottima legge, che tutela sopratutto le persone normali dagli abusi delle intercettazioni a strascico e da chi illegalmente pubblica stralci di conversazioni senza valore giudiziario per dare materiale ai rotocalchi o sviluppare gossip sui veleni.

    Legge considerata cosi' giusta che, a scrutinio segreto, viene votata anche da parti non indifferenti dell'opposizione (immagino deputati sia UDC che PD).

    Il giudizio dell'ANM e' irrilevante: se vogliono rilasciare dichiarazioni politiche contro il governo che si facciano eleggere come il resto del parlamento.

    Altrimenti c'e' la riforma dei pm: li faremo eleggere dai cittadini e poi vedremo quanti si schiereranno contro il governo a prescindere dalle riforme.

    A presto."

    (Cit.)

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