Nell’ambito del cosiddetto Decreto anti crisi, emanato il mercoledì scorso, il ministro per la Pubblica amministrazione ha introdotto alcuni correttivi alla ormai famosa riforma di alcuni istituti del pubblico impiego, adottata nel giugno del 2008 con il D.L. 112/08.
In tema di competenza per le visite fiscali, al comma 2 dell’art.71, è stata aggiunta, dopo le parole “mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”, la frase “o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”. Questa precisazione chiude la lunga querelle sulla competenza alle visite fiscali, che tanti interrogativi pose al momento dell’adozione del provvedimento.
Molto opportuna e chiarificatrice, la previsione che “Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle Aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle Aziende sanitarie locali”. Anche questa esplicita previsione, chiarisce finalmente la natura giuridica di tale prestazione che fino ad oggi rimaneva a carico delle Amministrazioni, rappresentando talvolta una remora alla disposizione delle visite fiscali.
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In tema di reperibilità durante il periodo di malattia, la soppressione del secondo periodo del comma 3 del Decreto, comporta il ritorno alle vecchie fasce di reperibilità, ovvero dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 , per complessive 4 ore. Viene dunque abrogato l’obbligo di reperibilità nel domicilio durante la malattia previsto dal Decreto 112, ovvero il draconiano 8-13 e 14-20 (11 ore complessive), che somigliava molto agli arresti domiciliari.
Nel Decreto “salva crisi”, è contenuta anche la previsione dell’annullamento della decurtazione dello stipendio per la malattia, per quanto riguarda il personale appartenente alle forze armate, alla polizia ed ai vigili del fuoco. Stabilisce infatti il provvedimento che “A decorrere dall’anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma I, del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale, sono equiparati al trattamento economico fondamentale” (quindi non decurtabili). “Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Altra rilevante novità, è la restituzione dei fondi per il salario accessorio, decurtati con il provvedimento del 2008. Infatti in data 2 luglio 2009, i ministri Giulio Tremonti e Renato Brunetta hanno firmato il decreto che stabilisce le modalità ed i tempi per la restituzione delle risorse relative al trattamento accessorio, tagliate dal Decreto legge 112, ai dipendenti dei ministeri e degli enti pubblici non economici.
In un comunicato pubblicato nel sito del Ministero, il ministro Brunetta ha dichiarato che: “… Il Governo ha rispettato l’impegno preso nel protocollo del 30 ottobre 2008. I contratti sono stati rinnovati e le risorse tagliate stanno per essere restituite. Forse alcuni sindacalisti avrebbero preferito invece che questi soldi non venissero restituiti ai dipendenti solo perché non firmarono quell’accordo. Mi dispiace per loro”. Il Ministro si riferisce alla Cgil, che non ha firmato l’accordo di ottobre cui si fa riferimento. Restano ancora da chiarire le modalità di attribuzione ed erogazione del salario accessorio per il 2008, in relazione al provvedimento sulla meritocrazia che prevedeva tre fasce di merito, l’ultima delle quali veniva esclusa dalla fruizione di qualsiasi compenso accessorio.
Le motivazioni giuridiche ed amministrative poste a base dei provvedimenti adottati, sono di varia natura, compresa la sperequazione tra pubblico e privato in tema di orario di visite fiscali, sperequazione che invero non si avverte per quanto attiene alle decurtazioni per malattia, oggi eliminate solo per alcune categorie di lavoratori.