Pagina 1 di 2 1 2 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 13
  1. #1

    Nuovi obblighi pubblicitari per le società

    Nuovi obblighi pubblicitari per le società
    e dati da inserire nel sito web aziendale

    Questo é il titolo della mail che mi é arrivata.

    Qualcuno ne sa qualcosa di specifico?

    Mi hanno detto che d'ora in poi, per le società di capitali, bisogna inserire sul sito questi dati:
    - Sede della società, numero iscrizione e ufficio Registro Imprese.

    - Capitale effettivamente versato

    - Stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento della stessa

    - Stato di società con unico socio

    In che forma? Basta mettere un link sulla partita iva (ad esempio) che apre una finestra con questi dati, oppure anche solo metterli nel classico Chi Siamo?

    help please!

    Grazie!
    HIGH QUALITY & LOW COST
    www.dpgraphic.com

  2. #2
    Utente di HTML.it L'avatar di blekm
    Registrato dal
    Jun 2004
    Messaggi
    8,310
    mi accodo alla richiesta..

    società di capitali vuol dire tutte le tipologie? srl, sas, etc etc?
    Il portale sul turismo a Lucca

    Siti web Lucca

    Vendo Tex a colori di Repubblica (primi 100 numeri) - info in pvt.

  3. #3
    Se vero mi sembra la solita cosa burocratica per fare perdere tempo.



    L'unica certificazione che manca in una azienda è la certificazioene della propensione al pagamento a partire da quelle pubbliche o a partecipazione mista.

    FAGIAN GAME
    _ | _ | | _ _ | ... ...

  4. #4
    Meglio metterlo nella Home page in basso a fine pagina, credo sia la soluzione migliore per praticità.

  5. #5
    Originariamente inviato da LevkaRomanov
    Se vero mi sembra la solita cosa burocratica per fare perdere tempo.



    L'unica certificazione che manca in una azienda è la certificazioene della propensione al pagamento a partire da quelle pubbliche o a partecipazione mista.
    L'articolo 42 della Legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento
    con la legge n.88/2009, ha introdotto delle modifiche all'art. 2250 ed
    all'art. 2630 c.c. riguardanti rispettivamente gli obblighi di
    pubblicità per alcuni tipi di società ed il regime sanzionatorio in caso di
    omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi al Registro Imprese.
    Si ricorda che le società soggette all'obbligo d'iscrizione al R.I., devono
    indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture,
    lettere, ordinativi etc) le seguenti informazioni:
    sede della società
    ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione
    capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (società di capitali)
    stato di liquidazione in seguito allo scioglimento
    stato di unipersonalità (spa ed srl).

    Con le modifiche introdotte dall'art.42 all'art. 2250 C.C. le società di
    capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a
    responsabilità limitata) sono inoltre soggette ad un obbligo ulteriore, cioè
    di pubblicare le informazioni sopra descritte anche nei siti web di cui
    dispongono le società stesse.

    Per le società di capitali la legge in commento ha inoltre previsto la
    facoltà di pubblicazione degli atti per cui e' obbligatoria l'iscrizione o
    il deposito in apposita sezione del Registro delle imprese, anche in altra
    lingua ufficiale delle Comunità europee.
    Tale pubblicazione dovrà essere corredata da traduzione giurata di un
    esperto.
    In caso di discordanza fra l'atto in lingua italiana e quello pubblicato in
    lingua diversa, detti atti non saranno opponibili ai terzi, fatta salva per
    la società la facoltà di dimostrare da parte dei terzi medesimi la
    conoscenza del contenuto dell'atto in lingua italiana.
    Dal 29 Luglio, tutte le società che omettono di fornire negli atti, nella
    corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dal
    novellato art. 2250 c.c. incorreranno nella sanzione stabilita da un
    minimo di 206 ad un massimo di 2065 euro - secondo la previsione
    dell'articolo 2630 c. c. da porsi a carico di ciascun componente l'organo
    amministrativo.

  6. #6
    Originariamente inviato da Sanctis 410
    L'articolo 42 della Legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento
    con la legge n.88/2009, ha introdotto delle modifiche all'art. 2250 ed
    ...

    Queste cose mi fanno rabbrividire

    Si è perso totalmente il senso pratico che ogni impresa dovrebbe avere.
    E' una sciocchezza la faremo.

    FAGIAN GAME
    _ | _ | | _ _ | ... ...

  7. #7
    Ho una domanda: ma questi dati vanno messi solo sul sito web aziendale o anche su altri mini-siti di prodotto?

    Es. io vendo case. Lo metto solo sul sito della mia società o anche sui mini siti relativi alle mie residenze che vendo?

    HIGH QUALITY & LOW COST
    www.dpgraphic.com

  8. #8
    Originariamente inviato da SwanMaster
    Ho una domanda: ma questi dati vanno messi solo sul sito web aziendale o anche su altri mini-siti di prodotto?

    Es. io vendo case. Lo metto solo sul sito della mia società o anche sui mini siti relativi alle mie residenze che vendo?

    Credo che la miglior cosa è piazzarlo nella home.

    Non capisco cosa intendi con mini siti però

  9. #9
    Es: sito Mercedes, quello istituzionale.

    + altri mini-siti dedicati alle macchine nuove che producono. Per ogni modello nuovo un sito su misura.

    Intendo questo...

    Ci sarà bisogno di mettere i dati su ogni mini-sito o bastano se li si mette sul sito ufficiale di Mercedes?
    HIGH QUALITY & LOW COST
    www.dpgraphic.com

  10. #10
    Originariamente inviato da SwanMaster
    Es: sito Mercedes, quello istituzionale.

    + altri mini-siti dedicati alle macchine nuove che producono. Per ogni modello nuovo un sito su misura.

    Intendo questo...

    Ci sarà bisogno di mettere i dati su ogni mini-sito o bastano se li si mette sul sito ufficiale di Mercedes?
    Per mini siti intendi pagine che hanno come ramo principale www.miosito.com?
    Esempio www.miosito.com/siti/minisito1 www.miosito.com/siti/minisito2 etc.??

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.