Art. 162 Oblazione nelle contravvenzioni
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena
dell’ammenda, il contravventore e’ ammesso a pagare, prima dell’apertura
del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma
corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla
legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
Articolo cosi’ sostituito dall’art. 7, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679.
Art. 162 bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene
alternative
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore puo’ essere ammesso a
pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di
condanna, una somma corrispondente alla meta’ del massimo dell’ammenda
stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del
procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma
corrispondente alla meta’ del massimo dell’ammenda.
L’oblazione non e’ ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo
capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, ne’
quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili
da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice puo’ respingere con ordinanza la domanda di
oblazione, avuto riguardo alla gravita’ del fatto.
La domanda puo’ essere riproposta fino all’inizio della discussione finale
del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo
estingue il reato.