Ciao a tutti,
in breve dovrei far mettere gli impianti (elettrico, idrici e a gas) a norma.. Volevo prima informarmi però su quali sono i requisiti minimi di un impianto a norma.... sapete dove posso trovare qualche info?
Grazie...
Ciao a tutti,
in breve dovrei far mettere gli impianti (elettrico, idrici e a gas) a norma.. Volevo prima informarmi però su quali sono i requisiti minimi di un impianto a norma.... sapete dove posso trovare qualche info?
Grazie...
Ti parlo della mia esperienza, avendo appena rifatto da capo l'impianto elettrico della nostra attività (az. agricola)
Ai fini della messa a norma l'impianto deve avere la dichiarazione di conformità (che ti rilascia l'elettricista o tecnico abilitato), un progetto con relazione tecnica (progettista), vanno inviate le dichiarazioni per quanto riguarda messa a terra all'ufficio dell'Arpa e del Ispesl competenti per territorialità, infine è necessaria una verifica tecnica da parte di un organismo esterno certificato.
Ti spio dalla finestra
mmm... capito... ma strutturalmente che cambia?Originariamente inviato da arrows
Ti parlo della mia esperienza, avendo appena rifatto da capo l'impianto elettrico della nostra attività (az. agricola)
Ai fini della messa a norma l'impianto deve avere la dichiarazione di conformità (che ti rilascia l'elettricista o tecnico abilitato), un progetto con relazione tecnica (progettista), vanno inviate le dichiarazioni per quanto riguarda messa a terra all'ufficio dell'Arpa e del Ispesl competenti per territorialità, infine è necessaria una verifica tecnica da parte di un organismo esterno certificato.
Cioè... Immagino che mi bucano tutta casa per sostituire i fili vecchi e rimettere quelli nuovi in qualche altra maniera... qualcosa del genere giusto? Forse mi devono cambiare pure il contatore?
Il contatore dovrebbe essere dell'enel, ti cambiano fili (e li dipende dallo stato), non è detto che debbano bucare, dipende se riescono a far passare gli stessi cavi nelle vecchie canaline, poi il quadro elettrico.
Se è per casa tua quello che ho detto prima potrebbe non essere valido, io ti parlo di luoghi di lavoro, per le abitazioni non so
Ti spio dalla finestra
ok graizeOriginariamente inviato da arrows
Il contatore dovrebbe essere dell'enel, ti cambiano fili (e li dipende dallo stato), non è detto che debbano bucare, dipende se riescono a far passare gli stessi cavi nelle vecchie canaline, poi il quadro elettrico.
Se è per casa tua quello che ho detto prima potrebbe non essere valido, io ti parlo di luoghi di lavoro, per le abitazioni non so
Se e per civile abitazione, enel sotto i 5 kw e gas sotto i 35 non serve progettista, basteranno le solo dichiarazioni degli installatori (elettricista e idraulico) regolarmente abilitati dalla Camera di commercio.
Saranno loro a rilasciarti copia certificazione e a comunicare a chi di dovere.
Rompere o no questo puo valutarlo solo un professionista valutando il dafarsi.
L'impianto non è richiesto che segua una specifica norma ma che sia eseguito secondo la regola dell'arte.
Seguire le norme da noi vigenti automaticamente significa applicare la regola dell'arte.
DM 37/08
http://www.ct.camcom.gov.it/dm-37-08.html
Art. 1 - Ambito di applicazione
[1] Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
[2] Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
[3] Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 3 - Imprese abilitate
[1] Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 07/12/1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla Legge 08/08/1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’art. 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 4.
[2] Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
[3] Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all’art. 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’art. 19 della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo art. 1, comma 2, intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4, richiesti per i lavori da realizzare.
[4] Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese.
[5] Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all’art. 4.
[6] Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato dell’11/06/1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla Legge 08/08/1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla Legge 29/12/1993, n. 580, e successive modificazioni.
Art. 5 - Progettazione degli impianti
[1] Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’art. 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
[2] Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 m2;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3;
e) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
[3] I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
[4] I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
[5] Se l’impianto a base di progetto è variato in corso d’opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
[6] Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto nei termini previsti all’art. 11.
Più la si cerca e più si allontana, la base dell'arcobaleno.
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