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Discussione: Impianti a norma

  1. #1
    Utente di HTML.it L'avatar di Il Pazzo
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    Impianti a norma

    Ciao a tutti,
    in breve dovrei far mettere gli impianti (elettrico, idrici e a gas) a norma.. Volevo prima informarmi però su quali sono i requisiti minimi di un impianto a norma.... sapete dove posso trovare qualche info?

    Grazie...

  2. #2
    Utente di HTML.it L'avatar di arrows
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    Ti parlo della mia esperienza, avendo appena rifatto da capo l'impianto elettrico della nostra attività (az. agricola)
    Ai fini della messa a norma l'impianto deve avere la dichiarazione di conformità (che ti rilascia l'elettricista o tecnico abilitato), un progetto con relazione tecnica (progettista), vanno inviate le dichiarazioni per quanto riguarda messa a terra all'ufficio dell'Arpa e del Ispesl competenti per territorialità, infine è necessaria una verifica tecnica da parte di un organismo esterno certificato.
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  3. #3
    Utente di HTML.it L'avatar di Il Pazzo
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    Originariamente inviato da arrows
    Ti parlo della mia esperienza, avendo appena rifatto da capo l'impianto elettrico della nostra attività (az. agricola)
    Ai fini della messa a norma l'impianto deve avere la dichiarazione di conformità (che ti rilascia l'elettricista o tecnico abilitato), un progetto con relazione tecnica (progettista), vanno inviate le dichiarazioni per quanto riguarda messa a terra all'ufficio dell'Arpa e del Ispesl competenti per territorialità, infine è necessaria una verifica tecnica da parte di un organismo esterno certificato.
    mmm... capito... ma strutturalmente che cambia?

    Cioè... Immagino che mi bucano tutta casa per sostituire i fili vecchi e rimettere quelli nuovi in qualche altra maniera... qualcosa del genere giusto? Forse mi devono cambiare pure il contatore?

  4. #4
    Utente di HTML.it L'avatar di arrows
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    Il contatore dovrebbe essere dell'enel, ti cambiano fili (e li dipende dallo stato), non è detto che debbano bucare, dipende se riescono a far passare gli stessi cavi nelle vecchie canaline, poi il quadro elettrico.
    Se è per casa tua quello che ho detto prima potrebbe non essere valido, io ti parlo di luoghi di lavoro, per le abitazioni non so
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  5. #5
    Utente di HTML.it L'avatar di Il Pazzo
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    Originariamente inviato da arrows
    Il contatore dovrebbe essere dell'enel, ti cambiano fili (e li dipende dallo stato), non è detto che debbano bucare, dipende se riescono a far passare gli stessi cavi nelle vecchie canaline, poi il quadro elettrico.
    Se è per casa tua quello che ho detto prima potrebbe non essere valido, io ti parlo di luoghi di lavoro, per le abitazioni non so
    ok graize

  6. #6
    Utente di HTML.it
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    Se e per civile abitazione, enel sotto i 5 kw e gas sotto i 35 non serve progettista, basteranno le solo dichiarazioni degli installatori (elettricista e idraulico) regolarmente abilitati dalla Camera di commercio.
    Saranno loro a rilasciarti copia certificazione e a comunicare a chi di dovere.
    Rompere o no questo puo valutarlo solo un professionista valutando il dafarsi.

  7. #7
    L'impianto non è richiesto che segua una specifica norma ma che sia eseguito secondo la regola dell'arte.
    Seguire le norme da noi vigenti automaticamente significa applicare la regola dell'arte.


    DM 37/08
    http://www.ct.camcom.gov.it/dm-37-08.html


    Art. 1 - Ambito di applicazione

    [1] Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

    [2] Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

    a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;

    b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

    c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

    d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

    e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

    f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

    g) impianti di protezione antincendio.

    [3] Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.



    Art. 3 - Imprese abilitate

    [1] Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 07/12/1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla Legge 08/08/1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’art. 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 4.

    [2] Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

    [3] Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all’art. 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’art. 19 della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo art. 1, comma 2, intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4, richiesti per i lavori da realizzare.

    [4] Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese.

    [5] Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all’art. 4.

    [6] Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato dell’11/06/1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla Legge 08/08/1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla Legge 29/12/1993, n. 580, e successive modificazioni.




    Art. 5 - Progettazione degli impianti

    [1] Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’art. 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

    [2] Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

    a) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2;

    b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

    c) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 m2;

    d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3;

    e) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

    f) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

    g) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

    h) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

    [3] I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.

    [4] I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

    [5] Se l’impianto a base di progetto è variato in corso d’opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

    [6] Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto nei termini previsti all’art. 11.
    Più la si cerca e più si allontana, la base dell'arcobaleno.
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