Mi rivolgo a voi tuttologi
Mi è stato girato un testo trovato in rete (amici di amici) dove viene spiegato che la realizzazione di un sito web rientri nelle opere d'ingegno e tutto quello che ne comporta ...
Vorrei semplicemente sapere se trattasi di classica leggenda metropolitana, oppure se in tutto questo c'è della verità.
Ecco il testo:
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E' cosi' per una prestazione PROFESSIONALE.
Non e' cosi', invece, se si parla di creazione di un sito web che e' invece una OPERA D'INGEGNO.
Ribadisco che la creazione di siti web, della copertina di un CD, di un ipertesto, di un brano musicale, un quadro, una scultura, una immagine artistica, etc.... Sono tutte "OPERE DI INGEGNO" !
La legge le tratta in modo molto piu' favorevole rispetto alle prestazioni occasionali.
In particolare, per le opere di ingegno:
1) Niente limite dei 5000 Euro/anno per l'esenzione alla contribuzione INPS. Si possono quadagnare anche milioni di euro l'anno come opere di ingegno (vedi gli artisti che lavorano per RAI o Mediaset, o gli autori di libri famosi). E si emette sempre e solo una notula, con ritenuta d'acconto del 20%, e morta li.
2) Fatto 1000 l'importo lordo del provento, la ritenuta d'acconto del 20% non si calcola sui 1000 Euro, ma, sul 75% (quindi 750 Euro*0.20=150 Euro), in quanto la legge riconosce forfettariamente un 25% di spese per la produzione. Se pero' l'autore ha meno di 35 anni, la percentuale di imponibilita' IRPEF si riduce dal 75% al 60%, quindi i giovani autori pagano ancora meno tasse...
Ecco i due esempi di calcolo:
Autore "attempato"
Importo lordo della prestazione 1000 Euro
Spese di produzione forfettarie 250 Euro
Imponbile IRPEF 750 Euro
Ritenuta d'acconto 20% 150 Euro
Netto a pagare 850 Euro
Autore "giovane" (meno di 35 anni)
Importo lordo della prestazione 1000 Euro
Spese di produzione forfettarie 400 Euro
Imponbile IRPEF 600 Euro
Ritenuta d'acconto 20% 120 Euro
Netto a pagare 880 Euro
3) Non e' vero che la ritenuta alla fonte del 20% esaurisce la rilevanza fiscale del provento (questo vale sia per le prestazioni occasionali, sia per le opere di ingegno). In linea di principio, questi proventi, e le relative ritenute alla fonte, debbono sempre essere indicate negli appositi campi del mod. 730 o Unico. Se si hanno pochi redditi, si finisce A CREDITO DI IMPOSTA, quindi si recupera anche quel 20% che era stato versato! Quindi CONVIENE fare la dichiarazione dei redditi, anche se siamo sotto il reddito annuo minimo che la rende obbligatoria. Se uno invece ha gia' un altro lavoro, allora il 20% gia trattenuto alla fonte e' poco, dovreste pagare di piu' tramite il conguaglio fiscale. Se quindi omettete di dichiarare i proventi da opere di ingegno (o da prestazione occasionale, in questo caso le cose coincidono), pensando che il 20% gia' pagato sia sufficiente, siete in errore! Rischiate una pesante sanzione per infedele dichiarazione...
4) In ogni caso le opere di ingegno NON SONO ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE e come tali non sono soggette ad alcuna forma previdenziale (leggi INPS) o di tutela dei lavoratori (leggi INAIL).
5) Le opere di ingegno NON SONO SOGGETTE AD IVA, nemmeno se realizzate da un professionista titolare di partita IVA. Far pagare l'IVA su una opera di ingegno e' una palese violazione del DPR 633 e modifiche.
6) Si legge in piu' punti su questo forum il consiglio di rivolgersi ad un Commercialista per avere chiarimenti e informazioni "certe". La mia personale esperienza e' che i commercialisti NON CONOSCONO la normativa foscale sulle opere di ingegno, e danno suggerimenti del tutto errati in materia (ancorche' solitamente a favore delle loro tasche, visto che spesso convincono chi si rivolge loro della necessita' di aprire partita IVA o cose del genere). Conviene invece rivolgersi ad una delle associazioni di categoria degli autori di opere di ingegno, quali quelle dei musicisti, dei giornalisti, dei fotografi d'arte, etc.
7) Ricordatevi che rientrano fra le opere d'ingegno la maggior parte dei "prodotti" informatici: siti web, CD-ROM, ipertesti, programmi per elaboratori, grafica artistica sia bitmap che vettoriale, fotografia digitale artistica, suoni, video, musica (sia come partitura MIDI, sia come file audio WAV o MP3) , ed ovviamente testi letterari, manuali, testi scientifici e tecnici, romanzi, racconti di viaggi, articoli giornalistici o scientifici, contributi a blog, social networks, o altre moderne forme di espressione multimediale.