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  1. #1

    Operativo il fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa per gli under 35

    In vigore dal 18 febbraio 2011 il Regolamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Pubblicato il decreto nella GU n. 27 del 3 febbraio 2011. Il Fondo per l' accesso al credito per l'acquisto della prima è destinato a giovani coppie o a nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cui complessiva dotazione è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo non devono superare 200.000 euro. I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti: età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare); un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati. Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di abitazione di lusso.

    Da quel che ho capito serve come garanzia (e maggiori possibilità di ottenere il mutuo) per le coppie o le famiglie con un solo genitore che intendono acquistare la loro prima casa ma hanno un lavoro precario, nel caso in cui non possano pagare alcune rate del mutuo per mancanza di lavoro, temporaneamente, i soldi verrebbero anticipati da questo fondo.
    Ma dovrebbe anche garantire dei tassi agevolati, e di questo non riesco a trovare nessuna informazione concreta. Chi ne sa qualcosa di più?

  2. #2
    sembra interessante ma anch'io non riesco a trovare tutte le info del caso sui tassi agevolati. Provo a informarmi...

  3. #3
    ho provato a cercare su google qualche notizia in più ma tutti riportano la stessa notizia, copia e incolla uno con l'altro. non si riesce a sapere niente di piu


    ho trovato la pubblicazione sulla gazzetta

    http://gazzette.comune.jesi.an.it/2011/27/2.htm

  4. #4
    da quell'articolo ho trovato cose che potrebbero essere interessanti, ma non ci capisco molto; ad esempio:


    Art. 2 Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo 1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati in favore dei Mutuatari per l'acquisto dell'abitazione principale. 2. I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo (di seguito: «mutui»), sono di ammontare non superiore a 200.000 euro, e saranno sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonche' ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso.

    [...]

    Art. 4 Natura e misura della garanzia 1. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. 2. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data, e comunque: a) per un ammontare non superiore a € 75.000,00 (settantacinquemila/00); b) gli oneri oltre il capitale residuo non devono essere superiori al 5% dell'ammontare del capitale residuo stesso.

    ma soprattutto, è per chi deve fare un mutuo, o per chi già ce l'ha?

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