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  1. #1
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    una semplificazione "cara" per la nostra salute

    Da diritto.it

    Nei meandri del decreto-legge sulle semplificazioni approvato definitivamente venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, si aggira in sordina una misura quantomeno rischiosa per la sicurezza alimentare dei cittadini. Si tratta dell’art. 41 in tema di semplificazione dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
    Sicurezza alimentare vuol dire possibilità di garantire in condizioni igieniche ottimali acqua ed alimenti per soddisfare il fabbisogno energetico di cui l'organismo necessita per la sopravvivenza.
    Sicurezza alimentare significa dunque anche consapevolezza della qualità igienico-sanitaria, nutrizionale e organolettica degli alimenti che si somministrano oltre che della qualità ambientale, dei processi di produzione, trasformazione, preparazione e consumo dei cibi.
    L'adozione di prassi idonee a tutela di questo valore compete ai produttori dei generi alimentari, ma anche a tutti coloro che intervengono nei successivi passaggi e/o intermediazioni che l'alimento subisce fino all'acquisto da parte del consumatore finale. L'obiettivo è chiaramente quello di salvaguardare i necessari requisiti di salubrità del prodotto.
    Gli strumenti utili a raggiungere il risultato possono essere molteplici: taluni risultano obbligatori (vincoli e divieti) per legge, altri possono essere comunque opportunamente osservati anche se non imposti normativamente. Ebbene, rispetto a queste prassi il legislatore nazionale autore del “decreto semplificazioni” ha compiuto un’azzardata inversione di marcia.
    Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (in fiere, sagre, manifestazioni religiose e culturali o eventi locali straordinari), si legge nell’art. 41 prima citato, non è più necessaria l’autorizzazione del Comune ma è sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività priva di asseverate dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19 L. 241/1990. Di più: si consente, con incosciente consapevolezza, che l’attività potrà essere esercitata anche in mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 71 D.Lgs. 59/2010. Il che sta a significare, stante la declinazione letterale dell’art 71 citato, che cade il divieto di esercizio di somministrazione dì alimenti e bevande in particolare per:
    a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
    b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
    c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
    d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
    e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali.
    Ancora, potranno esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. E l’elenco dei divieti rimossi, purtroppo, potrebbe ancora continuare….
    Sembra assurdo ma è vero!!! Da un lato la semplificazione: diventa più facile la vendita di bibite alle sagre con la segnalazione certificata; dall’altro l’aggravamento: si amplia la platea dei soggetti legittimati a farlo, includendovi anche i delinquenti abituali, per professione o per tendenza, e i rei di frode alimentari. Una semplificazione cara, dunque, per la salute della collettività.

  2. #2
    1
    Nuova disciplina dell’editoria e delega al Governo per l’emanazione
    di un testo unico sul riordino della legislazione nel settore editoriale
    (disegno di legge 3 agosto 2007)
    Art. 1
    (Finalità generali)
    1. La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana,
    periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio
    del pluralismo dell’informazione affermato dall’articolo 21 della
    Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere
    informati.
    2. Tale disciplina mira all’arricchimento della produzione e della
    circolazione dei prodotti editoriali, allo sviluppo delle imprese e del
    settore editoriale in conformità ai principi della concorrenza e del
    pluralismo, al sostegno all’innovazione e all’occupazione, alla
    razionalizzazione e alla trasparenza delle provvidenze pubbliche, nel
    rispetto dei principi affermati dallo stesso articolo 21 della Costituzione,
    delle competenze assegnate alle Regioni dall’articolo 117 della
    Costituzione, delle norme comunitarie, della giurisprudenza
    costituzionale.
    Capo I
    Il prodotto e l’attività editoriale
    Art. 2
    (Definizione del prodotto editoriale)
    1. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da
    finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento,
    che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale
    esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
    2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola
    informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
    3. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici
    e audiovisivi.
    2
    Art. 3
    (Tutela del prodotto editoriale)
    1. L’originalità del prodotto editoriale è riconosciuta e tutelata come
    espressione dell’intelligenza e del lavoro della persona. La protezione
    della proprietà intellettuale sul prodotto editoriale tiene conto
    dell’interesse generale alla circolazione delle informazioni e alla
    diffusione della conoscenza.
    Art. 4
    (Prodotti editoriali integrativi o collaterali)
    1. Per prodotti editoriali integrativi o collaterali si intendono i prodotti
    editoriali, compresi i prodotti discografici e audiovisivi, diffusi unitamente
    al prodotto editoriale principale. I prodotti editoriali integrativi o collaterali
    seguono il regime giuridico applicato al prodotto principale al quale sono
    uniti. Le disposizioni del presente comma non hanno effetti ai fini fiscali.
    2. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “; se il costo del bene
    ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è
    superiore al dieci per cento del prezzo o dell’intera confezione” sono
    sostituite dalle seguenti: “; in tal caso”.
    Art. 5
    (Esercizio dell’attività editoriale)
    1. Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e
    distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta
    pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in
    forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.
    Art. 6
    (Registro degli operatori di comunicazione)
    1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo
    nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale
    sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di
    cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio
    1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che
    operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.
    3
    2. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione è condizione per
    l’inizio delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici, e sostituisce a
    tutti gli effetti la registrazione presso il Tribunale, di cui all’articolo 5 della
    legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte
    dei soggetti tenuti a tale registrazione in base alla predetta normativa.
    3. La tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è curata
    dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1,
    comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249.
    4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per
    l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione
    e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti e delle
    imprese tenuti all'iscrizione, ai sensi della presente legge, mediante
    modalità analoghe a quelle già adottate in attuazione del predetto
    articolo 1, comma 6 della legge 31 luglio 1997 n. 249 e nel rispetto delle
    disposizioni già contenute nell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.
    47.
    Art. 7
    (Attività editoriale su internet)
    1. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che
    svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione
    delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
    2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera
    responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle
    informazioni.
    Capo II
    Il settore editoriale
    Art. 8
    (Divieto di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo)
    1. Il settore editoriale si conforma ai principi della concorrenza e del
    pluralismo.
    2. L’individuazione e la definizione dei mercati rilevanti che compongono il
    settore editoriale sono effettuate dall’Autorità per le garanzie nelle
    comunicazioni sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
    4
    3. I mercati rilevanti del settore editoriale hanno, di norma, dimensione
    nazionale ma, qualora l’analisi evidenzi l’esistenza di mercati omogenei
    su base regionale o interregionale, l’Autorità per le garanzie nelle
    comunicazioni può definirne diversamente l’ambito geografico.
    4. Nel settore editoriale ed in ciascuno dei mercati rilevanti che lo
    compongono sono vietati la costituzione o il mantenimento, anche
    attraverso società controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’art.
    2359 c.c., di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo.
    5. Fermi restando i limiti relativi alla tiratura e alla raccolta pubblicitaria di
    cui all’articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e
    all’articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, l’Autorità per le garanzie
    nelle comunicazioni accerta l’esistenza di posizioni dominanti o
    comunque lesive del pluralismo nel settore editoriale e in ciascuno dei
    mercati rilevanti che lo compongono. Nel formulare il proprio giudizio,
    l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tiene conto del livello di
    concorrenza all’interno del mercato rilevante, delle barriere all’ingresso
    nello stesso, dei ricavi delle imprese in rapporto ai ricavi del mercato
    rilevante e dei mercati connessi, dell’efficienza economica delle imprese,
    della diffusione dei prodotti editoriali ma può comunque definire ulteriori
    elementi di valutazione.
    6. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che
    contrastano con i divieti e i limiti di cui ai precedenti commi sono nulli.
    Art. 9
    (Rimozione delle posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo)
    1. I soggetti che operano nel settore editoriale sono tenuti a comunicare
    preventivamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le
    acquisizioni, le intese e le operazioni di concentrazione a cui
    partecipino.
    .
    2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a seguito delle
    comunicazioni di cui al comma 1, su segnalazione di chi vi abbia
    interesse o d’ufficio, verifica che non si costituiscano o si mantengano
    posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo. Qualora accerti
    che un soggetto si trovi nella condizione di poter violare i divieti e i limiti
    di cui all’articolo 8, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando agli
    interessati la situazione di rischio.
    3. Ferma restando la nullità di cui all’articolo 8, comma 6, l’Autorità per le
    garanzie nelle comunicazioni, a seguito di un’istruttoria svolta nel
    rispetto del principio del contraddittorio, adotta i provvedimenti necessari
    per eliminare o impedire la costituzione o il mantenimento delle
    situazioni vietate. Ove accerti il compimento di atti o di operazioni
    5
    idonee a determinare una posizione dominante o comunque lesiva del
    pluralismo, ne inibisce la prosecuzione e ne ordina la rimozione. Ove
    risulti indispensabile la dismissione di aziende o di rami di azienda, fissa
    un termine, che non può essere comunque inferiore a sei mesi e
    superiore a diciotto mesi, entro il quale gli interessati debbono
    provvedere alla dismissione.
    4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento
    adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla
    legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i
    provvedimenti di cui al comma 3, i relativi procedimenti e le modalità di
    comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica
    dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi
    di presentare proprie deduzioni in ogni fase dell'istruttoria, il potere
    dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in
    possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria
    stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti
    alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in
    conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri
    soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
    5. Le imprese editrici perdono il diritto alle provvidenze ed agevolazioni
    previste dalla legge a partire dal momento in cui si sia determinata la
    posizione dominante o comunque lesiva del pluralismo, così come
    accertata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per tutto il
    periodo in cui tale posizione sia stata conservata.
    6. In caso di inottemperanza ai provvedimenti adottati dall’Autorità per le
    garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente articolo, si applica ai
    soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore
    al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato
    nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione del pubblico
    richiamo o dell’apertura dell’istruttoria.
    Art. 10
    (Il mercato della pubblicità destinato ai prodotti editoriali)
    1. Al fine di garantire i principi di concorrenza e pluralismo, gli operatori del
    mercato della pubblicità destinato ai prodotti editoriali organizzano la
    propria attività nel rispetto della trasparenza delle politiche commerciali,
    della correttezza ed attendibilità delle indagini di rilevazione e dei dati
    relativi alla lettura e alla diffusione.
    6
    Art. 11
    (Attività di intermediazione sulla pubblicità )
    1. Per attività di intermediazione sulla pubblicità, ai fini della presente legge,
    si intende:
    a) la ricerca e l’acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione
    e di comunicazione, comprese le reti elettroniche, per la pubblicazione e la
    diffusione di messaggi pubblicitari;
    b) la valutazione, la pianificazione, la gestione, il controllo degli investimenti
    ed ogni altra prestazione connessa all’acquisto degli spazi di cui alla lettera
    a).
    2. I soggetti che esercitano l’attività di intermediazione sulla pubblicità
    possono acquistare spazi pubblicitari sui mezzi di informazione e di
    comunicazione, comprese le reti elettroniche, esclusivamente per conto
    di un committente e sulla base di un mandato scritto.
    3. Il contratto tra il committente e l’intermediario fissa le condizioni della
    remunerazione del mandatario, le diverse prestazioni che verranno
    offerte ed il loro singolo costo.
    4. Gli esercenti attività di intermediazione sulla pubblicità non possono
    ricevere alcuna remunerazione o vantaggio da parte di soggetti diversi
    dai committenti.
    5. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore
    a decorrere dal 1° gennaio 2009.
    6. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente
    articolo.
    Art. 12
    (Distribuzione dell’editoria quotidiana e periodica)
    1. Gli operatori della distribuzione dell’editoria quotidiana e periodica nelle
    concrete pratiche commerciali, nei diversi passaggi e ad ogni stadio,
    nazionale o locale, della filiera distributiva, rispettano i principi della
    concorrenza e del pluralismo e garantiscono la parità di trattamento fra le
    testate giornalistiche.
    Walk fast, chew slowly.
    "We used students as subjects because rats are expensive and you get too attached to them"

  3. #3
    Utente di HTML.it L'avatar di wallrider
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    RIP Cicciobenzina 9/11/2010

    "Riseminaciceli, i ceci nell'orto"

  4. #4
    Amaro C++, il gusto pieno dell'undefined behavior.

  5. #5
    Utente di HTML.it L'avatar di bubi1
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    Dec 2009
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  6. #6
    Amaro C++, il gusto pieno dell'undefined behavior.

  7. #7
    Utente di HTML.it L'avatar di wallrider
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    RIP Cicciobenzina 9/11/2010

    "Riseminaciceli, i ceci nell'orto"

  8. #8

  9. #9
    Be', dato che ormai è uno spiderman thread...

    Amaro C++, il gusto pieno dell'undefined behavior.

  10. #10
    Utente di HTML.it L'avatar di bubi1
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