Una pillola di diritto che può essere utile.....

da diritto.it


Massima

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo deve essere interpretato nel senso che osta a norme oppure a prassi nazionali le quali prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite venga subordinato ad un periodo di lavoro effettivo di almeno 10 giorni o anche di 1 mese durante il periodo di riferimento.



1. Premessa

Con la decisione in commento i giudici, hanno precisato che l’articolo 7 (1) della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 (2) deve interpretarsi nel senso che non osta ad una disposizione nazionale che prevede, a seconda dell’assenza del prestatore di lavoro in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore.
Spetta al giudice del rinvio la verifica (3) se si possa pervenire ad una interpretazione di tale diritto che consenta l’equiparazione dell’assenza del lavoratore per incidente in itinere ad una delle fattispecie menzionate nell’articolo L 223 – 4 del codice del lavoro.
Nel caso in cui una simile interpretazione non fosse possibile, spetterà al giudice nazionale la verifica se, alla luce della natura giuridica dei convenuti nel procedimento principale, possa essere invocato nei loro confronti l’effetto diretto dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
Pare opportuno specificare che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli stati membri (4) di interpellare la Corte in merito alla interpretazione, appunto, del diritto della Unione oppure circa la validità di un atto.
La Corte non risolve la controversia nazionale; spetta al giudice nazionale la risoluzione della causa in conformità alla decisione della Corte.
La citata decisione vincola gli altri giudici nazionali a cui venga sottoposto un problema analogo.



2. Conclusioni

Secondo il “pensiero” della Corte nella decisione in commento la direttiva 2003/88/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro sta ad una normativa nazionale che subordina il diritto alle ferie annuali retribuite ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni.
Il citato diritto non può essere leso quando il prestatore di lavoro si trovi in congedo di malattia giustificato, in seguito ad una malattia oppure ad un infortunio sopravvenuto sul posto di lavoro o anche altrove.
La Corte ricorda che il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva. Sebbene gli Stati membri possano definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, tuttavia essi non possono subordinare la costituzione di tale diritto ad alcuna condizione ed escludere il sorgere stesso di tale diritto, espressamente conferito a tutti i lavoratori.

http://www.lavoroediritti.com/2012/0...el-lavoratore/

Si fa riferimento ad una vicenda che ha coinvolto una lavoratrice francese....