C'è un documento che parla grossomodo di autenticazione, certificazione e firma digitale che grossomodo ho capito. Quello che mi sfugge è la conclusione finale ovvero dove inizia a parlare dell'articolo 2703 in poi.

Insomma non riesco a capire la conclusione finale dove dice "l'autenticazione del documento informatico, oltre a essere un atto tipicamente notarile, conferisce al documento stesso un valore superiore a quello del corrispondente cartaceo.".

Ovvero perché l'autenticazione del documento informatico ha un valore superiore secondo quanto scritto nel testo quotato?

Ma anche da quello che ho capito:

- per autenticazione fa riferimento ad un pubblico ufficiale che si accerta dell'identità del tizio che sta firmando e attesta che la firma è stata fatta in sua presenza;
- per certificazione fa riferimento (in ambito informatico) all'autorità di certificazione che cifra la nostra chiave pubblica con la usa privata e quindi si pone come tramite;
- per firma digitale si riferisce praticamente ad un documento firmato mediante un certificato che ne indica quindi identità di chi lo firma e non ripudiabilità del documento, giusto?


Per l'articolo 2703 del codice civile "L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza.
Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive".
Si deve considerare una differenza essenziale tra la sottoscrizione autografa e la firma digitale: mentre l'autenticità della sottoscrizione autografa può essere verificata attraverso il confronto con un'altra firma, sicuramente attribuibile al soggetto, la firma digitale viene verificata con il controllo della chiave pubblica presso il certificatore, il quale "è tenuto a identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione".
Ma questa certificazione non deve essere confusa con l'autenticazione, perché nella prima manca l'aspetto fondamentale dell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza. La certificazione riguarda la chiave pubblica (e cioè l'attribuzione della firma a chi risulta titolare della chiave stessa), mentre l'autenticazione riguarda una singola firma, apposta a un singolo documento. Nella firma digitale, come sappiamo, è compresa la "impronta" (hash) del documento e quindi la firma attesta anche l'integrità del contenuto. Invece nel documento cartaceo l'integrità risulta da elementi fisici, come l'assenza di cancellazioni o abrasioni del supporto.
La firma digitale attesta l'identità del sottoscrittore e, per il fatto che la chiave privata usata per generare la firma è segreta, anche la "non ripudiabilità" del documento, nonché l'integrità del contenuto. Ma questi aspetti non costituiscono una forma di "autenticazione", bensì una validazione del documento. Autenticazione, certificazione e validazione costituiscono quindi realtà del tutto diverse, che non devono essere confuse.
Si deve considerare anche un altro aspetto. Il secondo comma dell'articolo 16 del Regolamento aggiunge tre requisiti a quelli prescritti per l'autenticazione dall'articolo 2703 del codice civile: l'accertamento della validità della chiave utilizzata, la rispondenza del contenuto alla volontà della parte e l'assenza di contrasto con l'ordinamento giuridico.
Questi punti sono frutto di esperienza notarile e vanno al di là della previsione dell'articolo 2703 del codice civile.
I concetti di idoneità del documento a produrre gli effetti voluti dalle parti, di rispondenza tra contenuto e manifestazione di volontà, di verifica di legittimità, costituiscono il nucleo della funzione notarile, così come nel tempo la giurisprudenza ha sempre più sottolineato: col DPR 513/97 questi concetti hanno finalmente trovato un'affermazione legislativa e non più dottrinale o giurisprudenziale. In questo senso non è azzardato affermare che l'autenticazione del documento informatico, oltre a essere un atto tipicamente notarile, conferisce al documento stesso un valore superiore a quello del corrispondente cartaceo.