segnalo questo articolo di simone aliprandi sui diritti d'autore in generale e su quelli vigenti in fb in particolare: http://www.mysolutionpost.it/blogs/i...l-network.aspx
e' molto chiaro e dettagliato, ne riporto un estratto e poi lo linko nel thread in evidenza a futura memoria, visto che l'argomento ciclicamente salta fuori:
Innanzitutto una premessa generale, che spero rimanga incisa per i secoli dei secoli nelle menti dei lettori: salvo casi di opere cadute in pubblico dominio e di casi di “fair use” o libera utilizzazione (specificamente previsti dalla legge), dobbiamo sempre assumere che un’opera sia sotto copyright; il copyright è infatti una tutela “automatica” che si applica anche senza che l’autore si sia preoccupato di segnalarlo con i classici disclaimer (“riproduzione riservata”, “all rights reserved” e simili).
Altra premessa essenziale (e comunque corollario della precedente): in quasi tutti gli ordinamenti vige un principio fondamentale secondo cui la cessione dei diritti esclusivi su un’opera creativa debba essere sorretta da una solida prova e che l’onere di questa prova sia a carico di colui che intende far valere questa cessione. Questo principio, nel diritto d’autore italiano, è stabilito dall’art. 110 della legge sul diritto d’autore, che tra l’altro impone una prova scritta. Ne consegue che, nel caso di una diatriba sulla cessione dei diritti, l’autore, in quanto titolare originario dei diritti, si trova sempre in una posizione privilegiata, dato che a lui basta provare di essere autore; mentre l’altra parte, quella che reclama di aver regolarmente acquisito i diritti, deve provare che la cessione dei diritti sia effettivamente avvenuta.