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  1. #1

    Applicabilità facolta disdetta del proprietario ex art 3 L. 431/98 a contratti di locazione per studenti universitari

    Buongiorno, necessiterei di un parere sul seguente argomento. Sono nuovo del forum e non so se sto postando nel settore giusto. Comunque, questo è il quesito:
    Sono proprietario di un piccolo appartamento , concessoin locazione abitativa con contratto di natura transitoria perstudenti universitari ( stipulato utilizzando il tipodi contratto obbligatorio di cuiall'allegato E al D.M. 30 dicembre 2002) con durata 01.10.2016 –31.03.2018.


    Recentemente ho posto in vendita l'appartamento ed alcuni potenziali acquirenti mi chiedono informazioni sulla possibilità di risolvere il contratto alla data del 31.03.2018.



    A mio sommesso avviso questo non mi pare possibile, in quanto l'art 16, ultimo periodo, del succitato allegato E (e quindi del contratto in essere) prevede espressamente che : " Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali

    nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3".



    Pertanto dovrebbe trovare applicazione - se non altro in via analogica- la procedura di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della Legge n. 431/98, con preavviso- da inviare al conduttore almeno 6 mesi prima - a far luogo dalla prima scadenza naturale del contratto, che corrisponde nella specie appunto al 31 marzo 2018.
    ( Preciso che non ho inserito nel contratto alcuna clausola specifica che espressamente preveda la succitata facoltà di disdetta del locatore, ma a mio avviso la stessa dovrebbe comunque operare in virtù del richiamo effettuato all'art 3 L.431/98 dal richiamato allegato E DM 30.12.2002 e quindi dal mio contratto).


    Nell'ipotesi in cui conveniate con le mie argomentazioni, vorrei sapere anche se il preavviso al conduttore debba essere effettuato alla prima scadenza con 6 mesi di anticipo (come da anzidetto art 3 L 431/98) ovvero con soli 3 mesi, come indicatomi da alcune agenzie immobiliari).



    Non mi parrebbe invece applicabile la procedura di rinuncia al rinnovo prevista dall'art. 2, 2° e 3° periodo, della richiamata legge 431/98, in quanto espressamente riferita ai contratti ordinari di durata quadriennale.

  2. #2
    Utente di HTML.it L'avatar di Kahm
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    ma la cosa piu semplice:
    -dare preavviso di 3 mesi ai ragazzi
    -dire al nuovo proprietario di aspettare i 3 mesi?

    1)il loro contratto ha un preavviso?

    e poi puoi comodamente mettere alla porta i ragazzi senza nessun problema legale
    NN vi diro mai chi sono in realta,
    tutti i miei 3D sono orfani, non insistete per farmi rispondere ai 3D aperti da me

  3. #3

    Facoltà disdetta del locatore nei contratti per studenti universitari

    Quote Originariamente inviata da Kahm Visualizza il messaggio
    ma la cosa piu semplice:
    -dare preavviso di 3 mesi ai ragazzi
    -dire al nuovo proprietario di aspettare i 3 mesi?

    1)il loro contratto ha un preavviso?

    e poi puoi comodamente mettere alla porta i ragazzi senza nessun problema legale
    Magari fosse così facile! Il contratto di locazione x studenti universitari, disciplinato dal DM 30.12.2002, non prevede alcuna facoltà di disdetta ne preavvisi di sorta da parte del locatore, anzi prevede il rinnovo automatico del contratto per uguale periodo alla prima scadenza! L'unica è considerare applicabile la facoltà di disdetta del locatore prevista dall'art 3 della L: 431/98 (ad es. per vendita della casa) in quanto l'ultimo art. dell'allegato E al DM 30.12.202 stabilisce che per quanto non previsto nel contratto, si applica, tra l'altro, proprio la legge 431. Comunque grazie per la risposta

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