Qualcuno si intende di pegni, usufrutti e relativi diritti di voto sulle azioni?
Qualcuno si intende di pegni, usufrutti e relativi diritti di voto sulle azioni?
eh????[supersaibal]Originariamente inviato da galz
Qualcuno si intende di pegni, usufrutti e relativi diritti di voto sulle azioni? [/supersaibal]
Argomento: Strumenti di Capitale[supersaibal]Originariamente inviato da zio need
eh???? [/supersaibal]
Oggetto: Pegni, Usufrutti...
Domanda: Che effetto hanno questi strumenti sui diritti di voto e sulla nuda proprietà del titolo?
Un pegno di N azioni modifica il possesso? Modifica i diritti di voto?
ne so meno di zero su questo, sorry[supersaibal]Originariamente inviato da galz
Argomento: Strumenti di Capitale
Oggetto: Pegni, Usufrutti...
Domanda: Che effetto hanno questi strumenti sui diritti di voto e sulla nuda proprietà del titolo?
Un pegno di N azioni modifica il possesso? Modifica i diritti di voto? [/supersaibal]
[supersaibal]Originariamente inviato da zio need
ne so meno di zero su questo, sorry [/supersaibal]
Contavo su di te..
Ora speriamo nel Califfone..
passo[supersaibal]Originariamente inviato da galz
Qualcuno si intende di pegni, usufrutti e relativi diritti di voto sulle azioni? [/supersaibal]
Art. 2352 Pegno e usufrutto di azioni
Nel caso di pegno (2086) o di usufrutto (981) sulle azioni (1997 e seguente), il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione (2441), questo spetta al socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni (2964) prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito (att. 251).
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'art. 2347.
Questo per quanto riguarda il diritto di voto. Riguardo il possesso, il pegno e l'usufrutto trasferiscono il possesso della cosa data in pegno o in usufrutto.
[supersaibal]Una volta qui c'era il bar Mario
L'han tirato giù tanti anni fa
E i vecchi, i vecchi, i vecchi i vecchi
sono ancora lì che dicono che senza non si fa
[/supersaibal]
Sempre sx art 2352? Ne sei sicuro? Porca vacca... che casino[supersaibal]Originariamente inviato da jsmoran
Questo per quanto riguarda il diritto di voto. Riguardo il possesso, il pegno e l'usufrutto trasferiscono il possesso della cosa data in pegno o in usufrutto. [/supersaibal]
No, in base agli articoli sul pegno e l'usufrutto. Cercati le sezioni corrispondenti nel codice civile, e meglio ancora leggiti i chiarimenti su un buon manuale di diritto privato, es. il Torrente.[supersaibal]Originariamente inviato da galz
Sempre sx art 2352? Ne sei sicuro? Porca vacca... che casino [/supersaibal]
[supersaibal]Una volta qui c'era il bar Mario
L'han tirato giù tanti anni fa
E i vecchi, i vecchi, i vecchi i vecchi
sono ancora lì che dicono che senza non si fa
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