come voterete?
- Quesito 1. «Per consentire nuove cure per malattie come l’Alzheimer, il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i tumori»
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente»;
Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»;
Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»;
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e»?
- Quesito 2. «Per la tutela della salute della donna»
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana»;
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana»;
Articolo 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;
Articolo 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»;
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,»;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino al momento della fecondazione dell’ovulo»;
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «, di cui al comma 2 del presente articolo»;
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: «a un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?
- Quesito 3. «Per l’autoderminazione e la tutela della salute della donna»
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»;
Articolo 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;
Articolo 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»;
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1»;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: «Fino al momento della fecondazione dell’ovulo»;
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo»;
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione»; nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile».
- Quesito 4. «Per la Fecondazione eterologa»
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo»;
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;
Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;
Articolo 12, comma 1: «Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro»;
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: «1,»?