Vista la grande disinformazione che ho potuto rilevare leggendo qua e là, allego una esaudiente spiegazione della legge e del referendum.
Ognuno faccio come meglio crede, lungi da me l'idea di convertire o giudicare, ma lo faccia a ragion veduta.
Cosa prevede la legge 40/2004 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
• Accesso alle tecniche di procreazione assistita.
La legge prevede che si può accedere alla procreazione medicalmente assistita per risolvere i problemi derivanti dalla sterilità e dall’infertilità e qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuoverne le cause. Infatti, deve sussistere l’impossibilità di rimuovere le cause e comunque, gli impedimenti dovranno essere accertati e certificati dal medico.
Le tecniche di procreazione medicalmente assistita si devono ispirare al principio della “minore invasività” attraverso un iter graduale, mirante a salvaguardare la coppia dal punto di vista tecnico e psicologico, e al principio del “consenso informato”, in quanto il medico ha il dovere di spiegare in maniera dettagliata alla coppia circa i metodi, i problemi bioetici, i possibili effetti collaterali sanitari e psicologici nonché i costi economici, ma, soprattutto, circa le probabilità di successo e i rischi derivanti dall’applicazione delle tecniche stesse.
Tale volontà dovrà essere espressa consapevolmente da entrambi i soggetti per iscritto e potrà essere revocata fino alla fecondazione dell’ovulo, cioè fino alla formazione dell’embrione.
Inoltre, la legge assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito, riconoscendogli la tutela e dandogli dignità sin dall’origine.
• Chi può ricorrere alle tecniche di procreazione.
Possono accedere alle tecniche le coppie formate da persone maggiorenni, di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile e entrambi viventi.
Attraverso tale previsione si esclude la possibilità di ricorrere alla procreazione assistita per i single, per i gay, per le “mamme-nonne”, e si vieta la fecondazione post mortem, realizzata cioè successivamente alla morte di un soggetto.
• Divieto di ricorso a tecniche di procreazione di tipo eterologo.
La legge ammette solamente la fecondazione di tipo omologo, che utilizza l’ovulo e/o lo spermatozoo che appartengono alla coppia che desidera un figlio. Infatti, è vietata la fecondazione di tipo eterologo, in quanto non è possibile ricorrere a donatori esterni. Con ciò si fa salvo il diritto del nascituro a crescere in una famiglia composta da genitori noti e che siano tali sia dal punto di vista biologico, legale che affettivo.
• Divieto di clonazione, di congelamento e di sperimentazione sugli embrioni umani.
Sono prescritte pene molto severe per chi effettua la clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione dell’embrione sia per fini procreativi che di ricerca. Quindi, non è possibile produrre in laboratorio embrioni attraverso la clonazione umana, con la conseguente creazione di cellule staminali embrionali.
Bisogna dire che queste cellule, ancora in fase di sperimentazione, non garantiscono a tutt’oggi l’efficacia terapeutica su pazienti affetti da patologie degenerative come il Parkinson e l’Alzheimer, in quanto l’ipotesi sul loro utilizzo non ha trovato ancora la convalidazione e la rispondenza scientifica, come nel caso di quelle tratte da tessuto adulto, dal cordone ombelicale o da feti abortiti spontaneamente, facendo anche temere la loro nocività perché cangerogene.
E’ vietata la crioconservazione degli embrioni, cioè il loro congelamento, eccetto che nei casi tassativamente previsti come, ad esempio, quando vi sia una causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna che impedisce il trasferimento degli embrioni nell’utero. Vietare il congelamento degli embrioni nega la possibilità di formare un numero di embrioni in surplus, che diviene a tutti gli effetti materiale da laboratorio e a disposizione per esperimenti. E’ certo che su 100 embrioni congelati, il 30% muore e il restante 70% risulta deteriorato o danneggiato.
La legge, inoltre, vieta qualsiasi sperimentazione sugli embrioni umani, salvo quando si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagostiche volte alla tutela della salute e dello sviluppo dell’embrione.
Infine, non possono essere prodotti più embrioni più di quelli strettamente necessari ad un solo ed unico impianto e, comunque, non più di tre. Il limite qui imposto garantisce da una parte il rispetto per la salute della donna che si sottopone alla fecondazione, in quanto attenua i già numerosi problemi fisici e psicologici che la stessa può avere a causa dell’iperovulazione apportata dai farmaci e dall’altro riduce l’ipotesi di gravidanze plurime che portano ad una inevitabile riduzione fetale, cioè ad uno o più aborti.
Tali norme tutelano con forza i diritti del concepito dai primi istanti di vita, escludendo ogni tipo di manipolazione genetica, la produzione di embrioni ai fini della ricerca e la creazione di ibridi tra gameti umani e di specie diverse.