Art. 392 - Esercizio arbitrario delle
proprie ragioni con violenza sulle cose
1. Chiunque, al fine di esercitare un preteso
diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa
arbitrariamente ragione da se medesimo,
mediante violenza sulle cose, è punito a
querela della persona offesa, con la multa fino a
€516
2. Agli effetti della legge penale, si ha "violenza
sulle cose", allorché la cosa viene danneggiata
o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Esempi
- Dattilografo non pagato introduce password nel
computer del cliente
-
Programmatrice introduce time-bomb nel
computer del cliente per ottenere un sollecito
pagamento