Articolo 26
Ritardi nell’adempimento degli obblighi assunti da Telecom Italia nella fornitura del Servizio
1. Qualora Telecom Italia non rispetti i termini previsti per l’attivazione del Servizio, la riparazione di un guasto, la variazione del numero telefonico, l’effettuazione di un trasloco, di cui rispettivamente agli articoli 4.1, 7.2, 22.1, 22.2 e 25.1,
il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta, stabilite. In caso di ritardo dell’attivazione di un nuovo impianto, Telecom Italia rimborsa al Cliente l’indennizzo nella prima
fattura utile.
2. Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile o comunque ascrivibile al Cliente ovvero a terzi diversi da Telecom Italia (considerando come Telecom Italia anche i suoi subfornitori/subappaltatori).