Visualizzazione dei risultati da 1 a 7 su 7

Discussione: Eccola finalmente...!

  1. #1
    Moderatore di ASP.net L'avatar di djciko
    Registrato dal
    Nov 2002
    Messaggi
    6,886

    Eccola finalmente...!

    Art. 171-ter

    1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque per trarne profitto:
    a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
    b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
    c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
    d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
    e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
    f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
    f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
    h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102_ quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

    2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
    a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
    a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
    b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
    c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

    3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

    4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
    a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
    b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
    c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

    5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

  2. #2
    Utente di HTML.it L'avatar di pariri
    Registrato dal
    Jul 2003
    Messaggi
    1,470
    La vita è un percorso, goditi il viaggio.

  3. #3
    boundless and bare the lone and level sands stretch far away

  4. #4
    Utente di HTML.it L'avatar di san
    Registrato dal
    Jul 2003
    Messaggi
    1,076

    Re: Eccola finalmente...!

    [supersaibal]Originariamente inviato da djciko
    1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale[/supersaibal]
    questo farà la gioia di molti.

    -San-
    this is the return of the space cowboy

  5. #5
    Utente di HTML.it L'avatar di VaLvOnAuTa
    Registrato dal
    Jun 2002
    Messaggi
    2,003
    Ma perchè conteggiano le multe ancora in lire?

  6. #6
    Avete notato che nei cinema lo spot contro la pirateria non dice più "comprare film piratati è come rubare", ma "scaricare FILM PIRATATI..."?


    Vedo che se ne sono accorti che internet ormai i film non si comprano più nemmeno dal marocchino!!

  7. #7
    Utente di HTML.it L'avatar di VaLvOnAuTa
    Registrato dal
    Jun 2002
    Messaggi
    2,003
    [supersaibal]Originariamente inviato da Mauz®
    Avete notato che nei cinema lo spot contro la pirateria non dice più "comprare film piratati è come rubare", ma "scaricare FILM PIRATATI..."?


    Vedo che se ne sono accorti che internet ormai i film non si comprano più nemmeno dal marocchino!! [/supersaibal]
    Veramente io ho notato che è scomparso lo spot in cui il tipo scaricava il file col computer e sono ritornati a quello di "acquistare materiale pirata".

    Oltretutto "scaricare film piratati" è fuorviante. Significherebbe che posso scaricare film originali?

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.