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Discussione: screenshot e copyright

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  1. #1
    Utente di HTML.it L'avatar di Kahm
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    1° ) Non è interessante sapere a chi appartiene il copyright. Se eri assunta, sebbene era una tua creazione, era di loro esclusiva proprietà e inserire nei meta il tuo nome e la tua email, poteva configurarsi un tuo reato verso i loro confronti. Dato però che non eri assunta, allora l'aver messo o meno il tuo nome sui meta dei loro siti non va contro nessuna regola.
    Di base comunque il copyright è difficile provare quando chi ne detiene i diritti, non ne detiene ( nel senso...ha registrato la tua opera alla siae? hai versato l'obolo per la registrazione? ).
    condivido su tutti i punti tranne in questo
    insomma...lei ha contribuito con opera intellettuale alla realizzazione del sito
    e li ha referenziati nel suo blog con degli screen, quindi non ha copiato grafica o altro, cosa che poteva ovviamente essere imputabile.

    non penso che possa passare dei guai per questo
    scusami se dubito, secondo me lei ha giustamente ragione

    p.s.
    attendo ancora la campana del capo sulle sue giustificazioni
    NN vi diro mai chi sono in realta,
    tutti i miei 3D sono orfani, non insistete per farmi rispondere ai 3D aperti da me

  2. #2
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    condivido su tutti i punti tranne in questo
    insomma...lei ha contribuito con opera intellettuale alla realizzazione del sito
    e li ha referenziati nel suo blog con degli screen, quindi non ha copiato grafica o altro, cosa che poteva ovviamente essere imputabile.

    non penso che possa passare dei guai per questo
    scusami se dubito, secondo me lei ha giustamente ragione
    E' una situazione intricata. Mi sono sempre chiesto se uno che lavora in nero (per obbligo o scelta) possa crearsi un portoflio mettendo proprio quei lavori fatti in nero o se c'è la possibilità di avere problemi con il fisco: es. guardia di finanza che va ad indagare per capire se i vari siti indicati sono stati pagati regolarmente o in nero e quindi multare il creatore.

  3. #3
    Utente di HTML.it
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    condivido su tutti i punti tranne in questo
    insomma...lei ha contribuito con opera intellettuale alla realizzazione del sito
    e li ha referenziati nel suo blog con degli screen, quindi non ha copiato grafica o altro, cosa che poteva ovviamente essere imputabile.

    non penso che possa passare dei guai per questo
    scusami se dubito, secondo me lei ha giustamente ragione

    p.s.
    attendo ancora la campana del capo sulle sue giustificazioni
    Se sei dipendente di una webagency, non puoi pubblicizzare sul tuo sito personale il lavoro fatto per la webagency. Perchè a meno di accordi scritti, la tua prestazione è di proprietà della webagency e pertanto non puoi riportare sul tuo sito di esserne "autore".

    Lei ha inserito sul suo sito personale, nella sezione portfolio lavori, gli screenshot dei lavori realizzati per conto dell'azienda per cui lavorava ( in nero ). Il suo titolare pensava di esserne l'unico proprietario ( cosa vera se la tizia aveva un contratto ), e quindi s'e' alterato.

    A chi appartiene ora l'opera?

    In teoria appartiene a chi l'ha realizzata, non avendo alcun riscontro da parte del titolare d'azienda di un contratto subordinato. Dico in teoria, perchè non credo che chi l'ha realizzata abbia registrato l'opera alla siae, ed in mancanza di documentazione, l'opera puo' essere di tutti ( o del primo che la registra ).
    Veloce,Affidabile,Economico : Scegline 2

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  4. #4
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    Se sei dipendente di una webagency, non puoi pubblicizzare sul tuo sito personale il lavoro fatto per la webagency. Perchè a meno di accordi scritti, la tua prestazione è di proprietà della webagency e pertanto non puoi riportare sul tuo sito di esserne "autore".

    Lei ha inserito sul suo sito personale, nella sezione portfolio lavori, gli screenshot dei lavori realizzati per conto dell'azienda per cui lavorava ( in nero ). Il suo titolare pensava di esserne l'unico proprietario ( cosa vera se la tizia aveva un contratto ), e quindi s'e' alterato.

    A chi appartiene ora l'opera?

    In teoria appartiene a chi l'ha realizzata, non avendo alcun riscontro da parte del titolare d'azienda di un contratto subordinato. Dico in teoria, perchè non credo che chi l'ha realizzata abbia registrato l'opera alla siae, ed in mancanza di documentazione, l'opera puo' essere di tutti ( o del primo che la registra ).
    dimmi una cosa
    e allora come può lei referenziare i siti web in cui ha contribuito? in che modo?
    è come dire...."ho lavorato in questo progetto per la ditta BLA BLA BLA"
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  5. #5
    Utente di HTML.it
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    semplicemente "non puo'".

    Tutti i grafici con cui ho interagito nel corso degli ultimi 14 anni, non hanno MAI potuto mettere nel loro sito personale i lavori realizzati.
    Han potuto inserire come referenze il nome dell'azienda per cui lavoravano e il sito web, ma non i lavori realizzati.

    Ogni volta qualcuno c'ha provato è stato invitato a rimuovere link ed immagini.
    Anche io ho subito questo tipo di "pressioni" tanto da oscurare i lavori fatti nel mio portfolio fino a quando non andavo via dall'azienda ( a quel punto, mettevo nero su bianco quello fatto....ma il mio caso ricade nella situazione del creatore dell'argomento....dato che non venivo pagato per N mesi ed in causa perchè non percepivo alcun stipendio... ).

    Con le collaborazioni a progetto o con le "false p.iva" non so come funzioni in termini di legge, ma dubito che una webagency lasci trapelare che il sito l'ha fatto il webdesigner X piuttosto della webagency Y.
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  6. #6
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    Se sei dipendente di una webagency, non puoi pubblicizzare sul tuo sito personale il lavoro fatto per la webagency. Perchè a meno di accordi scritti, la tua prestazione è di proprietà della webagency e pertanto non puoi riportare sul tuo sito di esserne "autore".

    Lei ha inserito sul suo sito personale, nella sezione portfolio lavori, gli screenshot dei lavori realizzati per conto dell'azienda per cui lavorava ( in nero ). Il suo titolare pensava di esserne l'unico proprietario ( cosa vera se la tizia aveva un contratto ), e quindi s'e' alterato.

    A chi appartiene ora l'opera?

    In teoria appartiene a chi l'ha realizzata, non avendo alcun riscontro da parte del titolare d'azienda di un contratto subordinato. Dico in teoria, perchè non credo che chi l'ha realizzata abbia registrato l'opera alla siae, ed in mancanza di documentazione, l'opera puo' essere di tutti ( o del primo che la registra ).
    Ciao,
    probabilmente c'è un po di confusione delle normative, forse parli dello sfruttamento dei diritti esclusivi di utilizzazione economica che spettano al datore di lavoro, ma l'autore è proprio lei...

    Dunque... un sito web è un programma per elaboratori a tutti gli effetti, quindi :


    DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 518
    Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. (GU n. 306 del 31-12-1992 - Suppl. Ordinario n.138)
    Entrata in vigore del decreto: 15/1/1993
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
    Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
    E M A N A
    il seguente decreto legislativo:
    Art. 1.
    1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente comma:
    "Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399".

    Questo significa che attualmente la legge che tutela i diritti/doveri in materia di software è la legge 22 aprile 1941, n. 633 (puoi leggere il suo testo : http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm) successivamente integrata in alcune parti dalla Legge 18 agosto 2000, n. 248 (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00248l.htm) che ne sostituisce alcuni articoli, ma non l’articolo 20, ne il 6 ne il 7, che sono quelli che attualmente ci interessano. Il 6 e il 7 stabiliscono chi sia l’autore del software, il 20 stabilisce che in ogni caso qualsiasi voce di contratto in materia di cessione di paternità sarebbe nulla. Anche qui cito testualmente gli articoli :
    Art. 6
    Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
    Art. 7
    E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
    E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

    Art. 20
    Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
    Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

    inoltre, come potrai notare nella sezione II della legge 633 (a prescindere da eventuali contratti e/o accordi), qualsiasi attribuzione non veritiera di paternità (tra le altre possibili violazioni), sarebbe punibile sia con sanzioni, ma anche con pene più severe, questo perché (dovrebbe essere questa la motivazione, ma ancora non ho trovato riscontro con leggi nel codice) andrebbe a ledere il naturale diritto del consumatore di essere a conoscenza del reale autore.

    Direi che sta in una botte di ferro, basta che non si faccia intimorire dall'avvocatuccio compiacente di turno (che magari si vuole prendere la parcellina) che li manda una raccomandata intimidatoria
    ...

    La legge è chiara e ci sono diverse sentenze a livello europeo, appena ne ritrovo una la posto.



  7. #7
    Utente di HTML.it
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    Scusa, generalmente rispondo sempre un po' di fretta.

    Allora :
    - Lei era assunta ( a nero ) presso l'agenzia XXXXX
    - Lei era stata incaricata dal titolare dell'agenzia di sviluppare un sito web
    - Lei ha inserito nei meta tag del sito il suo nome e cognome.

    Come prima cosa c'e' da dire che non si puo' esser assunti a nero ( e fin qui siam tutti d'accordo )
    Proseguendo, se te dipendente ACCETTI di lavorare per un tizio, non puoi andare a inserire nel sito web che ti commissiona il tuo nome e cognome, cosi come chi effettua lavori di stampa grafica inserisce a latere il nome dell'agenzia di stampa e non il nome del grafico che ha eseguito il disegno.
    Continuando sempre nei punti su citati, leggo che hai inserito una normativa che riporta alcuni punti interessanti :

    E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
    E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
    Quindi supponendo che all'interno della web agency lavorano più persone ( cioè superiori a 1 ), l'autore dovrebbe essere colui che dirige e organizza la creazione dell'opera ( in questo caso, a meno di "carta bianca", dovrebbe essere il titolare ).

    Comunque, pur tralasciando TUTTO CIO', la domanda base è :
    l'opera è stata registrata da qualche parte? Perchè se non viene registrata, allora PUO' ESSERE REGISTRATA dal 1° che si fa avanti e se il 2° è il vero autore, se lo prende in saccoccia ( se non puo' dimostrare di esserne lei l'autrice )...
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  8. #8
    Utente di HTML.it L'avatar di U235
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    Quote Originariamente inviata da saucer Visualizza il messaggio
    Scusa, generalmente rispondo sempre un po' di fretta.

    Allora :
    - Lei era assunta ( a nero ) presso l'agenzia XXXXX
    - Lei era stata incaricata dal titolare dell'agenzia di sviluppare un sito web
    - Lei ha inserito nei meta tag del sito il suo nome e cognome.

    Come prima cosa c'e' da dire che non si puo' esser assunti a nero ( e fin qui siam tutti d'accordo )
    Proseguendo, se te dipendente ACCETTI di lavorare per un tizio, non puoi andare a inserire nel sito web che ti commissiona il tuo nome e cognome, cosi come chi effettua lavori di stampa grafica inserisce a latere il nome dell'agenzia di stampa e non il nome del grafico che ha eseguito il disegno.
    mmm no, il dipendente che accetta di andare a lavorare per un datore di lavoro cede il diritto di sfruttamento economico, non la paternità dell'opera, che oltretutto non potrà mai cedere anche se firma 1000 contratti che dicono l'opposto, ergo può esercitare liberamente il suo diritto di essere riconosciuto come autore.
    Vedila come un libro, tu non sai chi è l'autore? non c'è scritto? eppure è la casa editrice che ne sfrutta i diritti economici accordando una somma (che sia in percentuale o no) all'autore. Ti piacerebbe a te leggere un libro senza avere il diritto di sapere chi lo ha scritto ma sapere solo chi lo ha pubblicato?

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    Continuando sempre nei punti su citati, leggo che hai inserito una normativa che riporta alcuni punti interessanti :



    Quindi supponendo che all'interno della web agency lavorano più persone ( cioè superiori a 1 ), l'autore dovrebbe essere colui che dirige e organizza la creazione dell'opera ( in questo caso, a meno di "carta bianca", dovrebbe essere il titolare ).
    l'autore è meramente chi scrive fisicamente il codice, non chi ha l'idea o chi da le direttive. Qualora ci fossero più "autori" sarebbe si un opera collettiva, ma gli autori sono sempre quelli che "scrivono" il codice, quindi se c'è un programmatore che fa da Team Leader sarà l'autore primario, ma anche gli altri "scrittori di codice" dovranno essere menzionati come co-autori. Ma ripeto : parliamo sempre di chi scrive il codice.
    Chi ha fornito l'idea (il datore o il committente), se fosse negli stati uniti potrebbe brevettarla (se riesce, non è semplice... ma è diverso dal diritto d'autore), ma in europa NON é POSSIBILE BREVETTARE SOFTWARE.

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    Comunque, pur tralasciando TUTTO CIO', la domanda base è :
    l'opera è stata registrata da qualche parte? Perchè se non viene registrata, allora PUO' ESSERE REGISTRATA dal 1° che si fa avanti e se il 2° è il vero autore, se lo prende in saccoccia ( se non puo' dimostrare di esserne lei l'autrice )...
    Non è possibile brevettare un opera, oltretutto sarebbe inutile in europa.
    L'autore può dimostrare la paternità tramite prove fornite, così come il suo potenziale antagonista nella controversia, sarà poi il giudice a stabilire ci ha scritto il codice, ma se viene dimostrato (perché lo dice o perché ci sono le prove) che uno dei due non ha scritto il codice, beh quello perderà anche se l'idea e le direttive sono sue...
    Ripeto, non si tratta di brevetti, quelli sono un altra cosa.

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