Ecco il documento ufficiale che pare essere il piu aggiornato.
http://www.abbonamenti.rai.it/doc/no...22-02-2012.pdf
Riassunto: se hai un pc non paghi il canone, se hai la chiavetta usb con il sintonizzatore lo paghi.
Ecco il documento ufficiale che pare essere il piu aggiornato.
http://www.abbonamenti.rai.it/doc/no...22-02-2012.pdf
Riassunto: se hai un pc non paghi il canone, se hai la chiavetta usb con il sintonizzatore lo paghi.
Non centra niente.
Secondo la legge, la tassa non e' pagata per guardare la RAI, ma per il possesso di "uno o piu apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" (citando testualmente la legge).
Quindi la RAI puoi guardarla su internet gratuitamente finche vuoi.
Il fatto che giustifichino questquesta tassa dicendo che e' per mantenere la RAI, e' una considerazione economica che non ha alcun valore legale.
Nei chiarimenti applicativi si aggiunge esplicitamente che "Al riguardo, in via preliminare si evidenzia che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione e, pertanto, non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video (p.es. Web Radio, Web TV, IPTV) basate su portanti fisici diversi da quello radio"
Quindi, essendo il PC o portatile definito come strumento non atto e non adattabile a ricevere il segnale, non bisogna pagarlo per il possesso della tv.
Bisogna invece pagarlo per il posso di una chiavetta o scheda sintonizzatore.
Semplice e chiaro.
Tutto preso da qui
http://www.abbonamenti.rai.it/doc/no...22-02-2012.pdf
A meno che questo documento che si trova sul sito ufficiale RAI non sia un falso, non ci sono dubbi su quando e perche' pagare.
Le leggi sono una giungla ingarbugliata di rimandi e le sentenze e le decisioni dei giudici ancora peggio. Non per nulla spesso chi non e' addetto ai lavori non capisce bene perche' alcune sentenze sembrino dire l'opposto della legge.
Stavo cercando di capire e mi ha colpito questo pezzo:
Il contribuente dunque aveva presentato denuncia di oscuramento delle reti Rai e quindi in tutta buona fede riteneva di non dover più versare il canone relativo al suo abbonamento.
Le argomentazioni del contibuente non vengono contestate in maniera specifica e puntuale da parte degli enti appellati; di tal ché deve presumersi la loro fondatezza quantomeno in applicaizone del principio di non contestazione previsto dall’art. 115 cpc come modificato con la novella L. 69/2009 il quale prevede che i fatti che una parte ha l’onere di provare non sono più bisognevoli di prova (e, pertanto, il Giudice deve considerarli come veri e decidere di conseguenza, in caso di mancata specifica contestazione a opera della parte interessata.
Quindi potrebbe pure essere che nonostante il tizio dovesse pagare il canone, il fatto che la RAI o chi per loro non abbia risposto dicendogli che sbagliava, abbia costituito motivo della sentenza a suo favore.art. 115 cpc: 1° comma, recita: «il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero», è stata aggiunta la frase: «nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita».![]()