Originariamente inviato da Pigio
ennemi ti assicuro che non è come dici tu!
conosco persone che c'hanno lasciato le penne per motivi ben più gravi...cornuti e mazziati!!!
sai che succederebbe se un giudice dichiarasse la nullità di un contratto di una società di erogazione di servizi per telefonia???
che questo costituirebbe un precedente....per cui tele2, tiscali, libero e company fallirebbero all'unisono!!
secondo te è fattibile?
provateci e poi mi fate sapere!!
la clausola di manleva permetterebbe a tele2, in giudizio, di chiamare in causa la telecom per essere appunto manlevata!
questa non è una clausola vessatoria in quanto la manutenzione delle linee la fa solo e soltanto la telecom!
CHESS'è TUTT'
Certo che lo so, ed accadrebbe, rivolgendosi ad un'Associazione dei Consumatori, che non sarebbe la prima volta (in tanti settori sono già riuscite, non solo nelle telecomunicazioni), che fanno annullare clausole vessatorie illegittime, che anche se approvate con la doppia firma, se sono palesemente assurde, come in questo caso, possono benissimo essere dichiarate nulle dal Giudice.
Il problema, è che a molti di voi avvocati, mancano le palle cubiche, per fare una cosa del genere, preferendo tirare a campare, con gli incidenti, i ricorsi per le multe, con le difese d'ufficio, con gli accordi fatti sottobanco con le controparti (senza ovviamente informare il proprio cliente, che poi si ritrova ad aver fatto una causa per nulla, perchè richiede una cosa, e poi, voi, fate finta di chiedere tutt'altro (conosco bene la brutta razza chiavica degli avvocati)), oppure cercando di avere la pagnotta garantita mensilmente (anche senza avere un qualcosa da fare) quando riuscite a diventare i legali di fiducia di imprese o di enti e/o istituzioni pubbliche, per non parlare poi, di quando riuscite a far assovere delinquenti incalliti, che svoltate proprio la vostra vita sul piano economico!!!
La clausola della manleva, è illegittima, in quanto, pur non essendo TELE2, la gestrice della rete, è con lei che il cliente firma il contratto, che può anche non avere alcun rapporto diretto con la TELECOM, che se chiamata in causa risponderebbe di essere estranea alla vicenda, in quanto non legata con l'utente da nessun contratto aDSL.
Cioè, secondo te, TELE2, manleva su TELECOM, la quale risponde che il cliente non lo conosce, dato che, con quest'ultimo potrebbe non avere rapporti diretti con lei? Ma stiamo scherzando? Il cliente deve per forza avere un interlocutore fisso in un contratto, perchè, le parti, per requisito, devono essere certe o riconoscibili, ed a me, non risulta, che TELECOM, centri nel contratto stipulato con TELE2, dato che non ne è una parte, io il contratto, non lo firmo con TELECOM, che fra l'altro, posso anche non sapere chi sia e che cosa faccia!!!
Inoltre, dato che il cliente finale, è la parte debole, è giuridicamente tutelata, e, il proprio interlocutore è soltanto TELE2, sul quale può rivalersi, che poi dovrà rivalersi a sua volta, verso il proprio fornitore e cioè TELECOM.
Ti faccio un esempio molto ma molto semplice e banale: se io acquisto un bene o servizio (tecnicamente detto contratto le cui parti, sono certe venditore e compratore), e questo, è difettoso (viziato) o si rompe, nonostante, vi possa essere una garanzia del produttore (questo può anche non essere tirato in ballo, dato che non è una delle due parti coinvolte nel contratto), il Codice Civile, parla espressamente, che il responsabile della garanzia di quel bene è solo ed esclusivamente il venditore per i vizi venuti fuori entro un anno dalla data di acquisto (norma, migliorata ancor di più, con una legge europea, che ha esteso la durata a due anni, ma sempre in capo al venditore).
Bene, analogamente all'esempio da me fatto, il venditore (ed in questo caso, si tratta proprio di un venditore, dato che non eroga direttamente l'aDSL, ma lo acquista da TELECOM e lo rivende al cliente finale), è responsabile, per ciò che ha venduto, dato che le norme, solo in capo a lui attribuiscono la responsabilità!
E ti dico anche di più, qualsiasi clausola vessatoria, ancorchè regolarmente accettata, ma che arreca un danno ingiusto e notevole, e/o nega l'esercizio di un proprio diritto alla controparte debole, non solo, è annullabile, ma, anzi, è proprio nulla già in partenza!!!
Quella clausola, è una clausola vessatoria, perchè pretende di imporre alla controparte acquirente, il non esercizio di un proprio diritto nei confronti di TELE2, sostenendo che quest'ultima, non sia responsabile, ma che la responsabile sia TELECOM del tutto estranea al contratto in essere fra TELE2 e cliente.
Inoltre, mi ricorda tantissimo, il patto leonino (vietato), nel quale, si attribuiscono ad una sola parte oneri, ed all'altra esclusivamente onori, cioè, il cliente, è tenuto a pagare, sempre e comunque, sia che venga servito da tale servizio, sia che non lo sia, e a TELE2, è attribuito solo il diritto di riscuotere le somme, sia che eroghi, sia che non eroghi il servizio!!! Non mi sembra poi tanto corretto!
Se poi, una causa persa, dovesse mettere nei guai, una compagnia telefonica, e con lei, a catena tutte le altre, non sono fatti che mi riguardano, anche perchè, ciò che interessa, non è tutelare un'impresa, ma il bene del singolo utente consumatore finale e parte debole del contratto.