Articolo 1
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Quindi, se da un lato un marchio di scarsa rilevanza non puo' essere utilizzato per prodotti uguali e servizi uguali, al contrario un marchio "rilevante" non puo' essere utilizzato, senza il consenso del titolare, anche nel caso in cui i servizi siano diversi da quelli forniti.
Percio' in caso di marchi di rinomanza l'utilizzo (qualsiasi esso sia) è vietato senza l'accordo del titolare dell'esclusiva.
Analizzando l'articolo va detto che con il termine uso si intende qualsiasi utilizzo e quindi anche la riproduzione in qualsiasi modo venga fatta.
L'accento va posto in realtà anche sull'ultima affermazione "reca pregiudizio agli istessi":
il pregiudizio puo' essere dato da molti fattori come ad esempio l'aver dato in esclusiva un marchio ad una società, il pregiudizio derivante dal semplice fatto che l'azienda non voglia vedere accomunato il proprio logo a quello di chicchessia, ecc ecc.
Diverse sentenza della cassazione proprio sulla criticata questione dei domini aventi nel loro interno la denominazione di marchi (come l'ormai famoso caso armani.it) confermano purtroppo questo andamento.
Pregiudizio in termini giuridici è qualsiasi nocumento dato alla sfera privata a prescindere dall'eventuale lesione economica e ovviamente fra questi rientra l'utilizzo del marchio all'insaputa del titolare il quale non puo' controllare se il suo marchio venga usato in maniera propria o impropria.
In senso generale l'utilizzo inteso in senso di semplice esposizione del marchio deve soggiacere alla voltontà del titolare del marchio stesso.
La mancanza del consenso del titolare all'utilizzo di un suo logo ci pone in una situazione illecita e potrà accadere che l'azienda agisca nel suo pieno di diritto di vedere il proprio logo dove e quando la stessa voglia.