Gli articoli 171 e seguenti della L633 sanciscono le pene a cui va incontro colui che viola le norme concernenti il diritto d'autore.
È punito con multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui;
rivela il contenuto dell'opera altrui prima che sia reso pubblico;
introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari di un'opera altrui prodotti all'estero contravvenendo alla legge italiana;
mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
rappresenta, esegue, recita in pubblico o diffonde un'opera altrui. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
riproduce un numero di esemplari o esegue un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva diritto di riprodurre o di rappresentare;
ritrasmette o registra con apparecchi le trasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
Qualora i reati sopra citati siano commessi con usurpazione della paternità dell’opera cioè con modificazione dell’opera medesima, la pena è la reclusione fino ad un anno o una multa non inferiore a euro 516.
Per la duplicazione abusiva di contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autore ed editori (S. I.A.E.) la reclusione è da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 15.493. Nel caso in cui il fatto sia di rilevante gravità la reclusione non è inferiore a due anni e la multa a euro 15.492. Qualora, invece, il fatto sia ritenuto di particolare tenuità la pena è ridotta (art 171-bis – art 171-ter).
Con la stessa pena viene condannato chi:
duplica, riproduce, trasmette o diffonde al pubblico un’opera destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio;
duplica, riproduce, trasmette o diffonde al pubblico opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, multimediali;
pur non avendo contribuito alla duplicazione o riproduzione dell’opera, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, proietta in pubblico;
pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo un’opera per la quale è prescritta l’apposizione di contrassegno da parte della S. I.A.E., priva di contrassegno medesimo o dotata di contrassegno contraffatto;
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi
Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Se “i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro” (art 172).
Quando si procede al sequestro del materiale, questo è, per entità, di difficile custodia, perciò l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.
Tutte le suddette sanzioni si devono ritenere applicabili se il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altri leggi. (art 173).