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  1. #1

    ADSL TIn contratto e modem in comodato

    Dopo aver accettato alla data del 30.0tt.2003 il contratto ADSL con tin.it via telefono ad una loro proposta ADSL+modem+2filtri a €32 ca. il mese. Tutto oggi non ho ricevuto il contratto da firmare e normale?
    Ho letto le condizioni sul loro sito ma mi appare tutto altro di quella mia proposta.
    Cioè il modem che rimaneva dopo 1 anno mio lì non ne parla anzi dovrò io a spese mie restituirlo.
    Ma a voi hanno fatto simili proposte e il contratto non vi e mai arrivato?
    Ciaoooo

  2. #2
    Utente di HTML.it L'avatar di Phantom
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    Il contratto non lo firmi. Lo accetti al momento della sottoscrizione dell'abbonamento. E' tutta quella serie di finestre che devi obbligatoriamente accettare per poter procedere. Niente carta stampata

    Bye
    Asus P5QPRO - Core2Quad Q9550 - 8GB DDR2 PC6400 - 6x1 TB 32MB cache - 2xHD4870 Cross - Raffreddamento full liquido - XP64Bit

  3. #3
    Moderatore emerito L'avatar di agiaco
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    Phantom, posso smentirti? :quipy:
    Il contratto a me è arrivato dopo circa un mese dall'attivazione, e secondo il call center questi sono i tempi normali.
    Ti arriverà anche un foglio allegato con riassunte le condizioni particolari a cui hai aderito, come eventuali promozioni.
    Verifica lì la tua situazione
    NO MP TECNICI PERCHE' NON NE CAPISCO NULLA, GRAZIE

  4. #4
    Utente di HTML.it L'avatar di Phantom
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    Da tin it ? http://tin.virgilio.it/ ?

    In ormai 4 anni di abbonamento, non è ancora arrivato il contratto.

    Stiamo parlando della stessa cosa ?

    Bye
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  5. #5
    Moderatore emerito L'avatar di agiaco
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    si tin.it ADSL a forfait, telefonato il 31/8, attivato il 12/11 e mi hanno mandato il contratto i primi di ottobre.
    Forse è la nuova procedura
    NO MP TECNICI PERCHE' NON NE CAPISCO NULLA, GRAZIE

  6. #6
    Utente di HTML.it L'avatar di Fool
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    io non capisco perche vogliono levare i contrattis scritti...senza firma le truffe sono piu facili

  7. #7
    Utente di HTML.it L'avatar di Phantom
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    No. Esiste la legge che dice che se accetti sul sito quanto scritto, è come se firmassi un contratto.

    E poi

    Contratto scritto o non scritto. Se uno è onesto lo è sempre e comunque, sia che lo firmi, sia che non lo formi. Se uno vuole fare di testa sua e non rispettare il contratto, non lo rispetta, sia che sia stato firmato, oppure accettato direttamente sul sito

    I contratti che stipuli direttamente in linea sono validi tanto quanto quelli firmati.

    Bye
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  8. #8
    I contratti online sono ancora oggetto di chiamate in causa.
    La legislatura è poco chiara.

    Il contratto telematico si differenzia dal contratto tradizionalmente inteso, disciplinato all’articolo 1321 c.c., solo per quanto attiene le modalità informatiche adottate in tutto l’iter che porta all’accordo, restando comunque invariata la struttura di base.
    La sua ammissibilità nel nostro ordinamento è fuori discussione, considerato che l’articolo 1322 c.c. lascia ampia libertà di contenuti alle parti, le quali possono anche concludere contratti che non sono oggetto di una disciplina particolare, purché questi siano diretti a realizzare interessi ritenuti meritevoli di tutela nel nostro sistema giuridico. Il legislatore, inoltre, richiede la forma ad substantiam actus solo in casi particolari, tutti disciplinati da precise norme (articolo 1350 c.c.).

    Una volta sancita la validità di una tale forma contrattuale, si pone per l’interprete il problema dell’individuazione delle norme applicabili a questo nuovo genus, in mancanza di una normativa ad hoc.
    Nella fase delle trattative l’utilizzo del mezzo informatico e di Internet non pone problemi particolari: l’articolo 1336 c.c. non vincola la validità dell’offerta al pubblico a forme tipiche, e si applicherà senza difficoltà l’articolo 1337 con riferimento alla buona fede precontrattuale.

    Problemi più pregnanti si verificano riguardo all’individuazione dell’accettazione. In altri termini si tratta di stabilire in quale momento il contratto telematico può dirsi validamente concluso tra le parti.
    Gli articoli 1326 e 1335 c.c. dispongono che il contratto si considera concluso quando l’accettazione perviene all’indirizzo del proponente, salvo che questi dimostri di essere stato – senza sua colpa – nell’impossibilità di averne notizia. La proposta modificata di direttiva in tema di commercio elettronico COM99/247, invece, fa scattare la presunzione di conoscenza dal momento in cui il destinatario del messaggio ha la possibilità di accedervi.

    Sin qui non ci sarebbero ostacoli insormontabili ad applicare la disciplina prevista per i contratti tradizionali, ma la difficoltà sorge quando si deve fornire una prova dell’avvenuta ricezione dell’accettazione da parte del proponente. Nel caso in esame ciò può avvenire, tecnicamente, attraverso l’invio di un e-mail all’accettante, con la quale il proponente conferma il ricevimento dell’accettazione, spedendo una ricevuta di ritorno sui generis.
    E’ questa, del resto, la procedura seguita dalla citata proposta modificata di direttiva, in cui si usa l’esempio di un clic su un’icona per l’accettazione dell’offerta. Per concludere il contratto è poi sufficiente una conferma da parte del venditore all’utente, non essendo più richiesta una conferma ulteriore da parte dell’utente in merito al ricevimento della ricevuta di ritorno, come invece stabiliva la prima proposta di direttiva.

    Le incertezze permangono, però, per quanto riguarda l’individuazione del luogo di conclusione del contratto. Il luogo in cui si scarica la posta, infatti, è di regola diverso dall’ubicazione fisica del server, e sarebbe davvero una forzatura applicare in Internet la presunzione di cui all’articolo 1335 c.c., ritenendo che l’indirizzo e-mail coincida con il luogo di ricezione del messaggio. D’altro canto l’incertezza sul luogo della conclusione del contratto non pone difficoltà nell’individuazione della giurisdizione (localizzata dalla Convenzione di Bruxelles – in mancanza di espressa scelta – nel domicilio del convenuto per il business to business e nel domicilio del consumatore per il business to consumer), né dalla legge applicabile (quella del Paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, secondo la Convenzione di Roma, espressamente richiamata dalla legge 218/1995).

    Risvolti pratici sono però possibili per determinare la competenza del giudice italiano o l’individuazione degli usi interpretativi ex articolo 1368 c.c., secondo il quale "le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso".
    Per evitare dubbi i contraenti dovranno allora preoccuparsi di indicare espressamente il luogo nel quale il contratto deve intendersi concluso.
    Si può vivere senza fratelli, ma non senza amici

  9. #9
    Moderatore emerito L'avatar di agiaco
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    Fin qui la disciplina codicistica dei contratti in generale, alcantara.
    Ma poi il D. Lgs. 185/99 detta regole specifiche in ordine alla conclusione di contratti a distanza tra consumatore e professionista, regole perlopiù ispirate ad una disciplina di favore del contraente debole.
    Gli art. 3 e 4 ad esempio prevedono una serie di stringenti formalità che il fornitore del bene o servizio deve compiere subito dopo la conclusione del contratto, anche telematico.
    A seconda del grado di inadempimanto a queste formalità ci sono conseguenze diverse, dalla proroga dei termini di decadenza per l'esercizio di alcuni diritti dell'utente (come il recesso), alla nullità radicale del contratto.

    Io però credo che pur con tutte le cautele le grosse società hanno gioco facile con i clienti sprovveduti (legittimamente sprovveduti, intendo).
    NO MP TECNICI PERCHE' NON NE CAPISCO NULLA, GRAZIE

  10. #10
    Quello che dici è vero agiaco
    Tieni presente pero' che i contratti,le clausole, gli articoli ecc.ecc quando vanno a finire in mano agli Avvocati diventano materia di cavilli giuridici, eccezioni, contestazioni ecc.

    Loro (gli isp) hanno il coltello dalla parte del manico perchè quasi nessuno di noi li trascina in Tribunale (lo stesso succede in materia di contestazione delle multe...costa + il reclamo al Prefetto che pagare la contravvenzione)

    Si può vivere senza fratelli, ma non senza amici

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