Non è proprio così, anche se a te piacciono le versioni semplicistiche dei fatti.
Del resto, basterebbe leggere gli articoli linkati per vederlo, ma leggere, si sa, è faticoso.
Il tribunale ha esaminato il ricorso presentato da un avvocato romano e che aveva per oggetto il famoso contratto (che esiste, altro che presunto) firmato dalla Raggi e dagli altri eletti al comune di Roma, con Grillo e la Casaleggio Associati.
Il ricorso verteva su due punti: l'ineleggibilità della Raggi in quanto firmataria del contratto, e la nullità del contratto stesso.
Il tribunale ha sentenziato che il fatto che la Raggi abbia firmato quel contratto non rientra tra le cause di ineleggibilità previste dalla legge attuale, pertanto ha rigettato il ricorso.
Sulla nullità del contratto il tribunale ha sentenziato che l'avvocato ricorrente non è parte in causa (non è lui uno dei firmatari del contratto) quindi non ha titolo ad agire non essendo parte interessata.
Il tribunale quindi non è entrato nel merito del contratto, perché nella causa in questione non interessa, vi sarebbe entrato se, ad esempio, la Raggi stessa o uno qualunque dei firmatari avessero ricorso contro il contratto stesso.
Cosa che potrebbe verificarsi nel caso dei due pentacosi che hanno lasciato il M5s al parlamento europeo e che sono stati minacciati di rottura di contratto e di una penale di 250.000 euro. Ecco, se uno dei due od entrambi dovessero ricorrere contro il contratto, allora essendo parte in causa il tribunale dovrebbe sentenziare in merito alla validità o nullità del contratto.
Tanto per amore di chiarezza.


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